Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2007, N.  10

        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2003/193/CE della Commissione,»;

            al comma 2, nel secondo periodo, dopo la parola: «aiuti» sono inserite le seguenti: «nella misura della loro effettiva fruizione», nel quinto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni» e, nel sesto periodo, dopo le parole: «solo nelle ipotesi» è inserita la seguente: «di»;

            al comma 4, le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2003/193/CE della Commissione,», le parole: «Trattato CE» dalle seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea», le parole: «Trattato CEE» dalle seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità economica europea» e le parole: «Trattato CECA» dalle seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio»;

            al comma 5, le parole: «presente recupero» sono sostituite dalle seguenti: «recupero di cui al presente articolo» e dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» sono inserite le seguenti: «della Commissione,»;

            al comma 6, le parole: «della Commissione europea 92/C 213/02» sono sostituite dalle seguenti: «92/C 213/02 della Commissione,» e dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» sono inserite le seguenti: «della Commissione,»;

            al comma 8, dopo la parola: «Commissione» è inserita la seguente: «europea»;

            al comma 9, dopo le parole: «comma 4» è inserito il segno di interpunzione: «,» e le parole: «della Commissione 2003/193/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2003/193/CE della Commissione,»;

            nella rubrica, le parole: «della Commissione 2003/193/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

        All'articolo 2, nel comma 1, quarto periodo, le parole: «ed esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «e nell'esecuzione» e dopo le parole: «titolo II, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al».

        Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. - (Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione

 

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e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101). - 1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

        "Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le \`varietà da conservazione', come definite al comma 2.
        2. Si intendono per \`varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

            a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

            b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

            c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

        3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefìci derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.
        4. L'iscrizione delle \`varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.
        5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle \`varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

 

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        6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le \`varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.
        7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
        8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
        9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente \`Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"».

        All'articolo 3:

            al comma 5, le parole: «pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007»;

            dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        «7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è abrogato;

            b) al comma 2, le parole: "indicati al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992" e le parole: "della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme versate";

            c) al comma 3, le parole: "nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle

 

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seguenti: "nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni"»;

            nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006».

        All'articolo 4:

            al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

        "34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
        34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287."»;

            al comma 4, nell'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto» e, nella lettera b), al capoverso Art. 239, sono soppresse le parole: «e successive modificazioni,».

        Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 4-bis. - (Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali). - 1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA

 

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in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

        Art. 4-ter. - (Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola). - 1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
        2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento».

        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n. 1998/2127). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

            "b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo";

            b) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la

 

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prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno"».

        Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 5-bis. - (Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche). - 1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
        2. Il Ministero della salute è designato quale "autorità competente" ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1.
        3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione.
        4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).
        5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 5-ter. - (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro). - 1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: "costituiti e composti esclusivamente da" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più";

            b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            "d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche";

            c) all'articolo 9, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

            "i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale";

            d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

        "Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013"».

 

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